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Ordinanza — n. 43818/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43818/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43818/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROS MANUEL nato a CUNEO il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAI. • av udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01;

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • av udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01;

Parole chiave

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limiti della competenza trasmissione per incompetenza declinatoria di competenza incompetenza per materia bene impignorabile competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROS MANUEL nato a CUNEO il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAI. • av udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza funzionale a decidere su istanza di mera rimessione nel termine di impugnazione a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., con trasmissione dell'istanza medesima al giudice dell'impugnazione ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01;

Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362-01). Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere, dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 • Il Consigliere estensore Il Presidente