Ordinanza — n. 43817/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA CASALUCI MASSIMILIANO nato a GALATONE il 28/01/1971 avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen., e quindi per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici- motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e risulta proposto in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen., e quindi per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici- motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA CASALUCI MASSIMILIANO nato a GALATONE il 28/01/1971 avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen., e quindi per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici- motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.
P.Q.M.
bichara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi re estensore Il Presidente Franc