Ordinanza — n. 43815/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Nigito ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando principi generali relativi al predetto istituto e ribadendo i presupposti che, a suo dire, fonderebbero il riscontro di identità di disegno criminoso, ossia la comune indole dei commessi reati e la vicinanza spaziale di consumazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando principi generali relativi al predetto istituto e ribadendo i presupposti che, a suo dire, fonderebbero il riscontro di identità di disegno criminoso, ossia la comune indole dei commessi reati e la vicinanza spaziale di consumazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGITO GIUSEPPE nato a VITTORIA il 17/11/1988 avversd lordinanza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle part;; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Nigito ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando principi generali relativi al predetto istituto e ribadendo i presupposti che, a suo dire, fonderebbero il riscontro di identità di disegno criminoso, ossia la comune indole dei commessi reati e la vicinanza spaziale di consumazione.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile, stante l'astrattezza delle sue deduzioni in diritto e il carattere generico e assertivo delle argomentazioni complessive. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con l'attento a articolato ragionamento giudiziale, che ha esattamente individuato nella natura predatoria dei reati e nelle loro differenti modalità esecutive indici adeguati ad escludere che essi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), in quanto viceversa riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frand