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Ordinanza — n. 43807/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming aggravated robbery mitigating circumstances negate statutory detention order. Appeal rejected as unfounded regarding legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law. The appellant argued that recognized mitigating circumstances should override the aggravating circumstance of aggravated robbery, thereby invalidating the detention order. The court rejected this, stating that sentencing comparisons only affect the penalty amount and do not alter the qualifying circumstances of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 69 cod. pen.; A conviction for an aggravated offense constituting a bar to suspension of execution remains effective even if mitigating circumstances are deemed prevalent over aggravating ones, as the judicial comparison of circumstances applies only to the penalty quantum and does not modify the typifying elements of the conduct.

Parole chiave

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aggravated robbery detention order mitigating circumstances suspension of execution inadmissible appeal penal code procedural law aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 4-bis Ord. pen.
217096-01), opposto a quello indicato dal ricorrente, secondo cui la condanna per delitto aggravato, costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
artt. 69 cod. pen
Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen., 656, comma 9, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre
La decisione impugnata è perfettamente aderente al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv.
Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli
276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv.
Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso
253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv.
sentenza n. 41 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEPEZ SINAN nato a CORREGGIO il 13/01/1988 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sinan Kepez ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza, diretta alla declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso, nei suoi confronti, all'esito della condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione, inflitta per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen., 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., e 4-bis Ord. pen., ribadendo l'assunto secondo cui - essendo state, in sentenza, riconosciute le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza rispetto all'aggravante sopra menzionata - quest'ultima dovesse considerarsi come non applicata, sicché il reato di rapina non poteva più ritenersi rientrante nell'elenco di cui al menzionato art. 4-bis, venendo di conseguenza anche meno la condizione ostativa alla sospensione del titolo esecutivo.

Si tratterebbe di indirizzo interpretativo coerente con la giurisprudenza di questa Corte e costituzionalmente necessitato.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La decisione impugnata è perfettamente aderente al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01), opposto a quello indicato dal ricorrente, secondo cui la condanna per delitto aggravato, costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

La Corte costituzionale ritiene, per parte sua, essere consentito al legislatore di imporre un periodo di carcerazione, in attesa che l'organo competente decida sulle istanze di misure alternative alla detenzione, in funzione della particolare pericolosità di cui, secondo il legislatore, sono indice i reati in questione e la condotta che in essi si esprime (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi 'ere estensore