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Ordinanza — n. 43805/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of excessive disproportionality in the imposed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Ravanetti inadmissible, ruling that the appellate court's sentence was not excessively disproportionate to the statutory minimums. Ravanetti argued the penalty lacked sufficient motivation regarding its severity, but the court found the reasoning adequate given the specific circumstances of repeated surveillance violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a sentence is inadmissible if the penalty does not excessively deviate from the statutory minimums, as the judge's reference to equity and proportionality suffices in such cases.

Parole chiave

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inadmissibility appeal proportionality penalty motivation requirement statutory minimums repeated violations surveillance obligations court costs fine riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
1.• Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, riformando la decisione assolutoria di primo grado, dichiarava Emanuele Ravanetti colpevole del reato continuato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Esso infatti oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base della contravvenzione (quattro mesi di arresto) che alla quota-parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
(un mese) - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimís, Sez.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti
anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimís, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco
237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVANETTI EMANUELE nato a CHIAVARI il 10/02/1978 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.• Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, riformando la decisione assolutoria di primo grado, dichiarava Emanuele Ravanetti colpevole del reato continuato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (ripetute violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, derivanti dalla mantenuta frequentazione di pregiudicati e di persone assoggettate a misura di prevenzione) e lo condannava alla pena complessiva di cinque mesi di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4:I1 ricorso è inammissibile. Esso infatti oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base della contravvenzione (quattro mesi di arresto) che alla quota-parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. (un mese) - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimís, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente