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Ordinanza — n. 43803/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation with appealed judgment and failure to address statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43803/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the first ground was unrelated to the appealed judgment's reasoning on the legality of the traffic order. The second ground failed to adequately confront the appellate court's specific arguments regarding the recidivist nature of the conduct and the impossibility of a favorable prognosis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not correlate with the statutory reasons given in the appealed judgment or fail to adequately address the specific arguments used to justify the conviction and sentencing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of correlation with judgment failure to address statutory grounds recidivist conduct prognosis court costs and fine attenuazione della pena inadempimento reiterato partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
1: Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto Donna Kim colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs.
Art. 163 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., che non sarebbe stata in alcun modo argomentata.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 163 cod. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., che non sarebbe stata in alcun modo argomentata.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIM DORINA nato il 04/04/1980 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1: Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto Donna Kim colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio) e l'aveva condannata alla pena di tre mesi di arresto, negandone la sospensione condizionale.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di appello avrebbe ribadito l'insussistenza di un giustificato motivo, in grado di scriminare la condotta inottemperante, in modo totaimente assertivo, facendo un riferimento mero alla documentazione presente agli atti del processo. La stessa Corte avrebbe fatto inammissibilmente discendere la prova dell'elemento soggettivo del reato dalla sola mancata partecipazione dell'imputata al processo stesso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., che non sarebbe stata in alcun modo argomentata.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è in alcun modo correlato alle statuizioni della sentenza impugnata, la quale riferisce di un unico motivo di appello sul tema della penale responsabilità, incentrato sulla pretesa illegittimità del decreto questorile costituente foglio di via; motivo esaminato e respinto dalla Corte territoriale, mediante argomentazioni che non sono in questa sede censurate. I contenuti della sentenza di appello, nel motivo richiamati e criticati, sono invece completamente estranei alla sua trama espositiva.

Neppure il secondo motivo si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale non è silente sulle ragioni impeditive della sospensione condizionale della pena, individuate, non implausibilmente, nel carattere reiterativo della condotta ascritta e ritenuta, e quindi nell'impossibilità di una prognosi di futura astensione dell'imputata da condotte similari.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consiglieje estensore Il Presid