Ordinanza — n. 43791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto a firma del suo difensore, Giovanniello Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena. motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. Deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena. motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNIELLO LEONARDO nato a BARI il 14/04/1988 avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI<421-ato-ercTiso alle partt- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
1. Con atto a firma del suo difensore, Giovanniello Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena. motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti appare ictu oculi corretta, la pena concordata non è illegale e il Giudice ha comunque dato atto della sua congruità.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/