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Ordinanza — n. 43785/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43785/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAOUI ABDELGANI nato il 09/04/1986 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Draoui Abdelgani avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica le prove di cui si adduce l'omessa o erronea valutazione, e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43785/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1-2, ove congrua giustificazione dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAOUI ABDELGANI nato il 09/04/1986 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Draoui Abdelgani avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica le prove di cui si adduce l'omessa o erronea valutazione, e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Inoltre, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 1-2, ove congrua giustificazione dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del diniego del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva). Sicché la Corte territoriale ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Cons