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Ordinanza — n. 43782/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43782/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43782/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto a firma del suo difensore, Ahmetovic Samuele ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali disobbedienza alla decisione dell'autorità disdetta in periodo di prova oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con atto a firma del suo difensore, Ahmetovic Samuele ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SAMUELE nato a ROMA il 23/10/1996 avverso la sentenza del 05/01/2021 del TRIBUNALE di VERONA... to-ervvt9b alle !Danti 2\ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; I I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto a firma del suo difensore, Ahmetovic Samuele ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti appare ictu oculi corretta, la pena concordata non è illegale e che il Giudice ha comunque dato atto della sua congruità.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il