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Ordinanza — n. 43780/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43780/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43780/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO DANIELE nato a TAORMINA il 18/10/1978 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Pietro Daniele avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia in ordine al diniego delle - pur genericamente - invocate attenuanti generiche (p. 1 della motivazione) che alla determinazione della pena (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della motivazione) che alla determinazione della pena (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione sufficiente proporzionalità della pena motivi di cassazione riesame dell'entità pena scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO DANIELE nato a TAORMINA il 18/10/1978 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Pietro Daniele avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia in ordine al diniego delle - pur genericamente - invocate attenuanti generiche (p. 1 della motivazione) che alla determinazione della pena (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Consigliere eptensore Il