Ordinanza — n. 43779/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDA ALESSIO nato a PIAZZA ARMERINA il 24/09/1982 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sarda Alessio avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i quattro motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in particolare: p. 3, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, anche con riferimento al contestuale rinvenimento di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e di cospicua somma in banconote di piccolo taglio la cui lecita provenienza il ricorrente non ha mai documentato; pp. 3-4, ove il giudizio di responsabilità penale per il contestato reato di cui al capo c) di cui al capo è giustificato anche con il puntuale di richiamo di pertinente giurisprudenza di questa Corte, contraria ai manifestamente infondati assunti del ricorrente; pp. 3 e 4, ove puntuale e corretto esame delle deduzioni difensive in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento punitivo).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDA ALESSIO nato a PIAZZA ARMERINA il 24/09/1982 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sarda Alessio avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i quattro motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in particolare: p. 3, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, anche con riferimento al contestuale rinvenimento di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e di cospicua somma in banconote di piccolo taglio la cui lecita provenienza il ricorrente non ha mai documentato; pp. 3-4, ove il giudizio di responsabilità penale per il contestato reato di cui al capo c) di cui al capo è giustificato anche con il puntuale di richiamo di pertinente giurisprudenza di questa Corte, contraria ai manifestamente infondati assunti del ricorrente; pp. 3 e 4, ove puntuale e corretto esame delle deduzioni difensive in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento punitivo).
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021.