Ordinanza — n. 43778/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRADDAOUI JAWAD nato 11 18/01/1989 ARGENTINI FRANCESCA nato a CANTU il 07/05/1990 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Erradaoui Jawad e Argentini Francesca avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché del tutto generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo e diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo e diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRADDAOUI JAWAD nato 11 18/01/1989 ARGENTINI FRANCESCA nato a CANTU il 07/05/1990 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Erradaoui Jawad e Argentini Francesca avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché del tutto generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo e diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Consiglier