Ordinanza — n. 43777/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIATTONE GIUSEPPE nato a MILANO il 10/03/1971 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Schiattone Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, con riferimento alla reiterata e più grave mancanza di autocontrollo accertata col reato de quo, in relazione ai plurimi precedenti penali, anche della stessa indole). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, con riferimento alla reiterata e più grave mancanza di autocontrollo accertata col reato de quo, in relazione ai plurimi precedenti penali, anche della stessa indole). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIATTONE GIUSEPPE nato a MILANO il 10/03/1971 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Schiattone Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, con riferimento alla reiterata e più grave mancanza di autocontrollo accertata col reato de quo, in relazione ai plurimi precedenti penali, anche della stessa indole). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Consigliere es