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Ordinanza — n. 43776/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43776/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43776/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO SEBASTIANO nato a PADOVA il 07/05/1975 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA11-ato-a-wkise-a1142-RaFtN udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da Romeo Sebastiano avverso il provvedimento in epigrafe; Ritenuto che il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto avverso ordinanza dibattimentale non autonomamente ricorribile per cassazione. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto avverso ordinanza dibattimentale non autonomamente ricorribile per cassazione. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
disobbedienza alla decisione dell'autorità diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO SEBASTIANO nato a PADOVA il 07/05/1975 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA11-ato-a-wkise-a1142-RaFtN udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da Romeo Sebastiano avverso il provvedimento in epigrafe; Ritenuto che il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto avverso ordinanza dibattimentale non autonomamente ricorribile per cassazione. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021 Il Consigliere estens