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Ordinanza — n. 43775/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43775/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43775/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI AYMENE nato il 21/01/1986 avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamdi Aymene avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto, a seguito di intervenuta rinuncia all'appello, per motivo manifestamente infondato, perché afferente a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità citata al riguardo a p. 4 della sentenza in esame. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021.

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di mantenimento motivi di revisione restituzione dell'assistenza sociale impugnabilità della decisione di rinvio rigore per motivi familiari riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI AYMENE nato il 21/01/1986 avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamdi Aymene avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto, a seguito di intervenuta rinuncia all'appello, per motivo manifestamente infondato, perché afferente a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità citata al riguardo a p. 4 della sentenza in esame. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021.