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Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FEDERICO nato a ADRANO il 28/05/1983 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Federico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generico, a fronte di puntuale e congrua motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo circostanze attenuanti assenza di caso di rigore argomentazione nel merito mancata prova di parzialità prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FEDERICO nato a ADRANO il 28/05/1983 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Federico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generico, a fronte di puntuale e congrua motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. , I