Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FEDERICO nato a ADRANO il 28/05/1983 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Federico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generico, a fronte di puntuale e congrua motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FEDERICO nato a ADRANO il 28/05/1983 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Federico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generico, a fronte di puntuale e congrua motivazione della sentenza impugnata circa il diniego delle attenuanti generiche (p. 2). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. , I