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Ordinanza — n. 43767/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43767/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43767/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a MESSINA il 17/01/1964 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a MESSINA il 17/01/1964 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto:

Parole chiave

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misura di contenzione minaccia nel diritto penale messa in libertà provvisoria pena privativa della libertà reati contro la libertà personale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO nato a MESSINA il 17/01/1964 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto:

a) il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

b) il secondo motivo di ricorso è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 3). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Con