Ordinanza — n. 43766/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLAFANI LEONARDO ANTONIO nato a MARSALA il 17/01/1963 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sclafani Leonardo Anton)(no avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, poiché non si confronta con la corretta motivazione della sentenza impugnata, che giustifica il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con il carattere specifico dei quattro precedenti penali del ricorrente e con la conseguente sussistenza del carattere abituale del reato de quo. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLAFANI LEONARDO ANTONIO nato a MARSALA il 17/01/1963 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sclafani Leonardo Anton)(no avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto:
a) il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di, in vero insussistenti, specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
b) il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, poiché non si confronta con la corretta motivazione della sentenza impugnata, che giustifica il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con il carattere specifico dei quattro precedenti penali del ricorrente e con la conseguente sussistenza del carattere abituale del reato de quo. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. é Il C