Ordinanza — n. 43765/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLERI VINCENZO nato a MESSINA il 23/08/1977 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA(r) clbto ervvis-er aiie arti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; •n 1. Con atto a firma del suo difensore, Cappelleri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Messina, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine al giudizio di penale responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto a firma del suo difensore, Cappelleri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Messina, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine al giudizio di penale responsabilità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLERI VINCENZO nato a MESSINA il 23/08/1977 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA(r) clbto ervvis-er aiie arti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; •n 1. Con atto a firma del suo difensore, Cappelleri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Messina, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine al giudizio di penale responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile, perché riguardante sentenza pronunciata a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello.
3. All'inammissibilità egue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle amme