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Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGLIA DOMENICO nato a CROTONE il 14/09/1976 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Origlia Domenico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si confronta in alcun modo con la completa e congrua motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGLIA DOMENICO nato a CROTONE il 14/09/1976 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Origlia Domenico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si confronta in alcun modo con la completa e congrua motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. ,