Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGLIA DOMENICO nato a CROTONE il 14/09/1976 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Origlia Domenico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si confronta in alcun modo con la completa e congrua motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGLIA DOMENICO nato a CROTONE il 14/09/1976 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Origlia Domenico avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si confronta in alcun modo con la completa e congrua motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. ,