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Ordinanza — n. 43762/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO ELENA nato a CATANZARO il 24/01/1960 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cipriano Elena avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché:

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) manifestamente infondato, perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 385 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente descritta nella sentenza in esame. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione soggiorno illegale esenzione dalla pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
b) manifestamente infondato, perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANO ELENA nato a CATANZARO il 24/01/1960 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cipriano Elena avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché:

a) riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-5, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di evasione e all'integrazione nel caso di specie di tutti i suoi elementi costitutivi);

b) manifestamente infondato, perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 385 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente descritta nella sentenza in esame. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Consi lie