Ordinanza — n. 43761/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM nato il 02/01/1997 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Soltani Hichem avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 1-2, ove puntuale valutazione della condotta emendativa, della sua tardività e della finalità sua propria di mitigare le conseguenze sanzionatorie prossime, sicché la sentenza impugnata risponde espressamente e congruamente a tutte le doglianze dell'imputato aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ivi compresa quella dell'estensione riconosciuta all'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1-2, ove puntuale valutazione della condotta emendativa, della sua tardività e della finalità sua propria di mitigare le conseguenze sanzionatorie prossime, sicché la sentenza impugnata risponde espressamente e congruamente a tutte le doglianze dell'imputato aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ivi compresa quella dell'estensione riconosciuta all'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM nato il 02/01/1997 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Soltani Hichem avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 1-2, ove puntuale valutazione della condotta emendativa, della sua tardività e della finalità sua propria di mitigare le conseguenze sanzionatorie prossime, sicché la sentenza impugnata risponde espressamente e congruamente a tutte le doglianze dell'imputato aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ivi compresa quella dell'estensione riconosciuta all'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.).
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/202