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Ordinanza — n. 43760/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43760/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43760/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMAGLIO GIUSEPPE nato a CUNEO il 15/08/1974 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carnaglio Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (p. 3, ove puntuale riferimento all'assenza di elementi positivi e ai numerosi precedenti penali del ricorrente ai fini del diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3, ove puntuale riferimento all'assenza di elementi positivi e ai numerosi precedenti penali del ricorrente ai fini del diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMAGLIO GIUSEPPE nato a CUNEO il 15/08/1974 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carnaglio Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (p. 3, ove puntuale riferimento all'assenza di elementi positivi e ai numerosi precedenti penali del ricorrente ai fini del diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. Il Consig