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Ordinanza — n. 43479/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43479/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43479/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMETAJ ANTONELLA nato a MARTINA FRANCA il 06/02/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdate-awtscraftelTartr, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto da Memetaj Antonella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMETAJ ANTONELLA nato a MARTINA FRANCA il 06/02/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdate-awtscraftelTartr, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto da Memetaj Antonella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10120,21. Il Consiglie, é estensore Il Presidente E