Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43476/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA' GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 27/11/1989 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PALMIciato-~-se-al-le-irerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Laganà Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi non prospettata nel ricorso; quanto alla pena, il ricorrente fa valere soltanto la omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi non prospettata nel ricorso; quanto alla pena, il ricorrente fa valere soltanto la omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate rinuncia alla motivazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
281116, - ipotesi non prospettata nel ricorso; quanto alla pena, il ricorrente fa valere soltanto la omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA' GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 27/11/1989 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PALMIciato-~-se-al-le-irerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Laganà Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi non prospettata nel ricorso; quanto alla pena, il ricorrente fa valere soltanto la omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il e./10/2021. Il Consig estenso