Ordinanza — n. 43467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUTMAN ABOU LARAIB nato il 11/05/1993 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Outman Abou Laraib avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiannento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (vizi di motivazione sulla responsabilità e sull'applicabilità dell'art. 129 cod. pen., tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (vizi di motivazione sulla responsabilità e sull'applicabilità dell'art. 129 cod. pen., tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUTMAN ABOU LARAIB nato il 11/05/1993 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Outman Abou Laraib avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiannento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (vizi di motivazione sulla responsabilità e sull'applicabilità dell'art. 129 cod. pen., tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,,i(05/10/2021. Il Con estensore Il Presidente E