Ordinanza — n. 43460/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSAKU AGRON nato a DURAZZO( ALBANIA) il 11/04/1984 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdata-asiulso-att le—TUre udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di MANSAKU AGRON avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSAKU AGRON nato a DURAZZO( ALBANIA) il 11/04/1984 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdata-asiulso-att le—TUre udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MANSAKU AGRON avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05p-0/2021. Il Consigli e estensore 7 Il Presiden