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Ordinanza — n. 43458/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKMAOUI BOUZEKRI nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di HAKMAOUI BOUZEKRI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
281116); rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKMAOUI BOUZEKRI nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di HAKMAOUI BOUZEKRI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0yw/2021. Il Consigli re,estensore Il Preside