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Ordinanza — n. 43457/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because concordat on penalty grounds are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bello Alessio inadmissible de plano. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a concordat on penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grounds cannot be raised in a final review proceeding, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Grounds for a concordat on penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible in proceedings for final review.

Parole chiave

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concordat on penalty final review proceedings inadmissibility de plano Code of Criminal Procedure Cassation appeal piano di esecuzione delle pene motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bello Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bello Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSIO nato a ROMA il 18/05/1990 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdate-avviso-atte-12M udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bello Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/i0/2021. Il Consigl estensore Il Pres