Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fino Antimo against a Taranto plea bargain judgment inadmissible. The court ruled that all grounds raised, including alleged reasoning defects and sentencing errors, do not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure for admissibility in the jurisdictional phase. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are inadmissible unless they strictly meet the narrow exceptions listed in the statute, excluding general claims of reasoning flaws or sentencing disproportion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINO ANTIMO nato a TARANTO il 28/11/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di TARANTO€1-ate-awi-se-a-He-pa-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fino Antimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità, in quanto, al di là della mera formale enunciazione, denunciano vizi della motivazione ed errori ricostruttivi in ordine alla sussistenza del reato, nonché vizi sulla congruità della pena che non costituiscono ictu ()culi i vizi previsti dalla citata norma (cfr. in particolare sulla nozione del vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 057'1_0/2021. Il Consigli re, estensore Il P