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Ordinanza — n. 43455/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentence accepting plea bargain under Article 599-bis Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43455/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because all grounds challenged a sentence accepting a plea bargain under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant, Saqr Mohamed, sought review of the Milan Court of Appeal's decision, but the Court ruled that such challenges are not permitted in the jurisdictional review phase. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences accepting a plea bargain under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible in the jurisdictional review phase.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Criminal Procedure Code jurisdictional review Saqr Mohamed condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saqr Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza che ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599- bis cod.
Art. 616 c.p.p.
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saqr Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza che ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAQR MOHAMED nato il 04/10/1987 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO.clateLavvise-a-1-1-e-parti-i- - udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saqr Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza che ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021. Il Consiglieire stensore Il Presidente E