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Ordinanza — n. 43454/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because all grounds challenged the plea bargain judgment. The appellant, Chahb Alì, sought review of the second instance decision rendered by the GIP of Novara. The court ruled that such challenges do not fall within the specific list of admissible grounds for cassation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are inadmissible in cassation as they do not fall within the statutory list of admissible grounds for review.

Parole chiave

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plea bargain judgment cassation appeal inadmissible grounds Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHB ALI nato a GATTINARA il 30/04/1992 avverso la sentenza del 02/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdate-awise-alle-par4i udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Chahb Alì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05 12021. Il Consigli e estensore Il Presi