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Ordinanza — n. 43451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRIN LIDIA nato il 12/11/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat-9-everstraffe-Perttr udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dobrin Lidia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla congruità della pena tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; quanto al vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi neppure prospettata nel ricorso, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla congruità della pena tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; quanto al vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi neppure prospettata nel ricorso, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione piano di esecuzione delle pene impugnabilità della decisione di rinvio errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRIN LIDIA nato il 12/11/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat-9-everstraffe-Perttr udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dobrin Lidia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla congruità della pena tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; quanto al vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi neppure prospettata nel ricorso, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021. Il Consigliee estensore Il Pre