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Ordinanza — n. 43448/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43448/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43448/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MD FARID nato a TANGAIL( BANGLADESH) il 01/06/1962 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui, per quel che in questa sede rileva, Khan Md Farid è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 71, comma 1, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, chilogrammi 30,820 di bulbi, frammenti tritati di papavero da oppio.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43448/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui, per quel che in questa sede rileva, Khan Md Farid è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 71, comma 1, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, chilogrammi 30,820 di bulbi, frammenti tritati di papavero da oppio.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa confisca dei proventi di reato grassi guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui, per quel che in questa sede rileva, Khan Md Farid è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MD FARID nato a TANGAIL( BANGLADESH) il 01/06/1962 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui, per quel che in questa sede rileva, Khan Md Farid è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 71, comma 1, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, chilogrammi 30,820 di bulbi, frammenti tritati di papavero da oppio.

2. Il difensore di Khan Md Farid deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità.

3. Il ricorso risulta fare diretto riferimento agli atti del procedimento già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello tentando di accreditare una preclusa differente ricostruzione in fatto. Adeguata si rivela la motivazione della decisione della Corte di merito che ha dato conto della ragioni per cui non poteva essere creduta la tesi della inconsapevolezza del trasporto, per conto del connazionale, dello stupefacente rinvenuto all'interno della autovettura in uso; la versione resa risultava invero incredibile sia in considerazione del volume che la sostanza trasportata occupava nel mezzo, evenienza che rendeva impossibile che non si potesse comprendere la esatta consistenza di quanto trasportato, ma anche sulla base delle stesse precauzioni che si accertava avessero adottato nell'occasione tutti i soggetti coinvolti. Il ricorrente, invero, rivolge al provvedimento censure apoditticamente sostenute reiterando motivi già posti in sede di gravame attinenti al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore