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Ordinanza — n. 43444/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming leniency for cocaine trafficking due to lack of specific statutory qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to impose a heavier sentence for cocaine trafficking. The defense argued for a specific statutory qualification under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree, but the court rejected this, citing the defendant's professional conduct and the scale of the operation. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and consistent with established principles, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of the defendant's professional conduct and the scale of the operation logically excludes the application of the specific leniency provision, rendering the claim generic and repetitive.

Parole chiave

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inadmissible appeal cocaine trafficking statutory qualification leniency provision professional conduct legal costs Cassation court infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Il difensore di Di Leva ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEVA IVAN nato a NAPOLI il 10/09/1984 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti dell'appellante Di Leva Ivan in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.333,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 di illecita cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il difensore di Di Leva ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è generico in quanto reiterativo di analoga questione posta in sede di gravame a cui la Corte ha fornito adeguata risposta. La Corte territoriale, ha escluso che la condotta posta in essere dal ricorrente, unitamente ad altro soggetto che concorreva nel reato, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit.; ha valorizzato complessivamente, non solo il dato quantitativo della sostanza rinvenuta su cui poggia gran parte del motivo dedotto, quanto sulla declinazione di un'intera abitazione ad attività di confezionamento delle dosi e spaccio, il rinvenimento di tre bilancini e promemoria, elementi che ha fatto escludere la lieve offensività del fatto; complessive risultanze che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dimostra la disponibilità di uno stabile canale di rifornimento e la professionalità nella illecita attività che si palesa incompatibile con la previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; motivazione logica, coerente e rispettosa dei principi espressi da questa Corte in proposito che il ricorrente vorrebbe riduttivamente qualificare sulla base di parcellizzata e distinta valutazione di elementi probatori asseritamente mancanti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il P