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Ordinanza — n. 43430/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALYANI AIMANE nato il 06/11/1984 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha condannato Malyani Aimane alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 perché illegalmente deteneva circa 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità caso poco grave alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il difensore di Malyani ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALYANI AIMANE nato il 06/11/1984 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha condannato Malyani Aimane alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 perché illegalmente deteneva circa 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il difensore di Malyani ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza l'assenza di elementi tali da far emergere la meritevolezza della loro concessione; ha valorizzato, non solo il dato quantitativo della sostanza in sequestro comunque anche qualitativamente non indifferente, ma anche la pessima personalità del ricorrente, rilevando la solo parziale confessione a fronte di evidenti elementi che deponevano per la destinazione a terzi della sostanza; motivazione logica e completa che faceva altresì riferimento ai plurimi precedenti di polizia ed alla condanna di polizia già riportata che non è contrastata dalle generiche censure dedotte in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensor