Ordinanza — n. 43428/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAWARU FRANK nato il 23/03/1977 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena nei confronti di Osawaru Frank in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 e lesioni ex art. 582 e 585 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAWARU FRANK nato il 23/03/1977 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena nei confronti di Osawaru Frank in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 e lesioni ex art. 582 e 585 cod. pen.
2. Il difensore deduce la violazione dell'art. 393-bis cod. pen. in quanto il Osawaru Frank avrebbe realizzato la condotta contestata in presenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. in quanto illegittimamente accompagnato presso il Comando della Polizia Municipale.
3. Il ricorso risulta all'evidenza proposto per motivi manifestamente infondati e non consentiti prospettando il ricorrente una difforme ricostruzione in fatto, in questa sede di legittimità non consentita: le deduzioni del ricorso si risolvono, all'evidenza, in affermazioni di mero precluso merito, già adeguatamente vagliate e confutate con completezza dalla Corte territoriale. La Corte di appello, infatti, ha rettamente ricostruito le fasi della condotta contestata facendo rilevare come tutte le risultanze processuali conducevano a ritenere che, contrariamente a quanto contesto dalla difesa del ricorrente, non avesse presentato all'atto del controllo il documento di identità, né documentazione da cui si potesse desumere la regolare presenza in Italia, dato che, unitamente alla non dimostrata titolarità dell'auto, giustificava la necessità di effettuare controlli presso il Comando, incluso gli accertamenti sull'identità personale.
A fronte della ricostruzione degli eventi che vedeva il ricorrente spontaneamente farsi accompagnare presso il Comando, percorso durante il quale mordeva la mano del pubblico ufficiale che riportava serie lesioni, ricostruzione operata con corretta e logica sequenza dai Giudici di merito, generico, reiterativo di analoghe censure e non consentito si rivela il ricorso che, ancora una volta, tenta di introdurre nella ricostruzione dei fatti, elementi già adeguatamente valutati e che hanno portato ad una difforme conclusione circa la condotta delittuosa del ricorrente a fronte di legittima e doverosa attività da parte dei pubblici ufficiali.
All'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il