Ordinanza — n. 43420/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Falone Domenico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, alla luce della sentenza di primo grado che ha definito a p. 2 superflua e tardiva oltre che mendace la confessione del ricorrente, di guisa che correttamente la Corte di appello non l'ha considerata come elemento di segno positivo ai fini delle invocate attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43420/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 superflua e tardiva oltre che mendace la confessione del ricorrente, di guisa che correttamente la Corte di appello non l'ha considerata come elemento di segno positivo ai fini delle invocate attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Falone Domenico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, alla luce della sentenza di primo grado che ha definito a p. 2 superflua e tardiva oltre che mendace la confessione del ricorrente, di guisa che correttamente la Corte di appello non l'ha considerata come elemento di segno positivo ai fini delle invocate attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. ,..; Il Consigliere estensore Il Preside