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Ordinanza — n. 43417/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43417/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciuto in vizio parziale di mente, aveva condannato Spinelli Nicola alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43417/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte il ricorso risultano riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

Parole chiave

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disturbo borderline della personalità tossicodipendenza reati qualificati contro gli stupefacenti menomazione psichica disturbo dell'adattamento responsabilità disciplinare
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NICOLA nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciuto in vizio parziale di mente, aveva condannato Spinelli Nicola alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con motivi affidati al difensore di fiducia, Spinelli che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta imputabilità e dolo di delitti contestati.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte il ricorso risultano riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

Completa risulta, invero, la decisione della Corte territoriale che, avendo preciso riferimento alla perizia disposta dal primo giudice, aveva ritenuto comunque sussistere la capacità di intendere e di volere anche se la stessa risultava essere significativamente ridotta; ragione del riconosciuto vizio parziale di mente a cagione del "disturbo di personalità Cluster B (borderline)" e "disturbo ciclotimico" che dava adeguato conto alle censure rivolte anche in sede di gravame in ordine alla presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla contestazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di tre appartenenti alle forze di polizia intervenuti per arginare la condotta del ricorrente.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden