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Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID MOHAMED nato il 05/08/1995 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo nei confronti di Moussaid Mohamed, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 11.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90,per aver illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per oltre 500 grammi e resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali ex art. 337 e 582 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta apoditticamente sostenuto, senza alcuna articolazione che consenta di comprendere il vizio dedotto.La Corte di merito ha dato conto dell'accoglimento della richiesta di riconoscimentodel vincolo della continuazione in precedenza negato tra il delitto di cui al capo a) e quelli di cui ai capi b) e c), così applicando, in ragione dei criteri ex art. 133 cod. pen. una pena adeguata che si attesta sui minimi edittali, la cui individuata entità non è stata sottoposta a motivata ed articolata critica.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti spese di detenzione abuso di sostanze tossicodipendenza diritto musulmano

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID MOHAMED nato il 05/08/1995 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo nei confronti di Moussaid Mohamed, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 11.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90,per aver illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per oltre 500 grammi e resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali ex art. 337 e 582 cod. pen.

2. Il difensore di Moussaid Mohamed ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta apoditticamente sostenuto, senza alcuna articolazione che consenta di comprendere il vizio dedotto.La Corte di merito ha dato conto dell'accoglimento della richiesta di riconoscimentodel vincolo della continuazione in precedenza negato tra il delitto di cui al capo a) e quelli di cui ai capi b) e c), così applicando, in ragione dei criteri ex art. 133 cod. pen. una pena adeguata che si attesta sui minimi edittali, la cui individuata entità non è stata sottoposta a motivata ed articolata critica.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pres