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Ordinanza — n. 43411/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43411/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43411/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAN DIEGO nato a LIVORNO il 04/06/1962 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Millan Diego avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici (le invocate attenuanti generiche sono state infatti già concesse sin dal primo grado e la Corte di appello ha ritenuto del tutto generico il motivo di appello sul giudizio di bilanciamento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43411/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAN DIEGO nato a LIVORNO il 04/06/1962 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Millan Diego avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici (le invocate attenuanti generiche sono state infatti già concesse sin dal primo grado e la Corte di appello ha ritenuto del tutto generico il motivo di appello sul giudizio di bilanciamento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0912021. - Il Consigliere,éstensore Il Presiden