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Ordinanza — n. 43410/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43410/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 25/11/1973 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bianchi Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici, in quanto anche accedendo alla tesi più restrittiva sulla nozione dell'elemento costitutivo della «presenza di più persone» del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021), va rammentato che non occorre che le stesse persone siano dei rivati, ben potendo essere anche pubblici ufficiali che si trovino sul posto purché non intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa (e su tale punto il ricorso nulla deduce); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43410/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021), va rammentato che non occorre che le stesse persone siano dei rivati, ben potendo essere anche pubblici ufficiali che si trovino sul posto purché non intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa (e su tale punto il ricorso nulla deduce); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico pubblici ufficiali impedimento di un atto dell'autorità agenti di polizia reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 25/11/1973 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bianchi Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici, in quanto anche accedendo alla tesi più restrittiva sulla nozione dell'elemento costitutivo della «presenza di più persone» del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021), va rammentato che non occorre che le stesse persone siano dei rivati, ben potendo essere anche pubblici ufficiali che si trovino sul posto purché non intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa (e su tale punto il ricorso nulla deduce); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 90/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presi