Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit arguments and fact-based censure violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because all grounds violated the rules of admissibility in the Italian criminal procedure code. The appellant raised specific factual censure regarding evidence re-evaluation and generic merit arguments about the lack of proof for intentional injuries, which were not properly addressed in the appeal. The court rejected these submissions as extraneous to the admissibility review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to admissibility rules, prohibiting factual censure aimed at re-evaluating evidence or generic merit arguments regarding the reconstruction of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW SIBEROU nato il 29/11/1970 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di SOW SIBEROU avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo articola censure in fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, a fronte di un gravame che sul punto della ricostruzione del fatto era del tutto generico; il secondo motivo è aspecifico rispetto alla risposta fornita dalla Corte di appello e fa ricorso ad argomenti di merito per la ricostruzione dei fatti, neppure esposti nell'appello (che in modo generico deducevano la mancanza di prova sulla intenzionalità delle lesioni cagionate); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/69/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente