Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed substantive and procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bernacchi Franco against the Florence Court of Appeal inadmissible. The court ruled that the first ground was merely a reproduction of arguments already properly examined by the lower court, while the second ground raised specific factual arguments regarding the sentence that were not permitted in a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds are merely repetitive of prior rulings or raise specific factual arguments on sentencing not permitted at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNACCHI FRANCO nato a PESCIA il 27/07/1943 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bernacchi Franco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4); il secondo motivo avanza argomentazioni in fatto sulla pena e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione che ha contestato con argomenti non viziati le deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/99/2021. Il Consigliel=e estensore Il Presiden