Italian Court dismisses appeals as grounds are generic, non-specific, or merely oppositional under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by six individuals inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a lower court's sentencing and denial of suspended sentence benefits, arguing for lighter penalties or alternative sentencing options. The court rejected these claims because the arguments were either too generic, lacked specific legal reasoning, or were merely oppositional without addressing the substantive issues raised by the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds of law or fact; generic, non-specific, or merely oppositional arguments do not justify the admissibility of a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EHIS JULIUS nato il 01/01/1999 OSHODIN VICTOR nato il 01/01/1985 GODWIN WALTER nato il 02/10/1986 OSARENOMA ROLAND nato il 05/05/1999 ELAWURE DANIEL nato il 15/06/1991 BALOGUN DORCAS nato il 05/01/1978 avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di EHIS JULIUS, OSHODIN VICTOR, GODWIN WALTER, OSARENOMA ROLAND, ELAWURE DANIEL e BALOGUN DORCAS avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: quanto al ricorso congiunto di GODWIN e ELAWURE, il primo motivo - afferente al trattamento sanzionatorio - è generico e aspecifico, posto che la Corte di appello ha spiegato in modo sufficiente le ragioni della dosimetria della pena (p. 19); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - è meramente oppositivo, posto che la motivazione sul punto non è affetta da vizi logico-giuridici (avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi concreti, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenuti rilevanti per la prognosi negativa); quanto al ricorso congiunto di EHIS, OSHODIN e OSARENOMA, il primo motivo (relativo ai soli primi due imputati e al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) in modo generico contesta la sentenza impugnata, che ha invece ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti e non viziati argomenti giuridici la questione (cfr. pp. 20-21); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - al pari dell'analogo motivo sopra esaminato - è meramente oppositivo (si rinvia alle osservazioni fatte per gli altri ricorrenti); quanto al ricorso congiunto di OSHODIN e BALOGUN, l'unico motivo (relativo al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) reitera una questione vagliata e disattesa con corretti e non viziati argomenti giuridici (cfr. pp. 20-21); rilevato che il difensore di OSHODIN ha rinunciato al ricorso, senza allegare tuttavia la necessaria procura speciale (Sez.
U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. / 7.-- Il Consi 'ere este