Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed merits arguments and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kingsley Sunday inadmissible because all grounds raised were not permitted under the law in a final review. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance and a suspended sentence benefit, arguing factual errors and inconsistencies in the lower court's reasoning regarding the expulsion order. The court rejected these claims, noting that the first two arguments constituted impermissible merits-based attacks on a non-censurable evaluation, while the third was already resolved correctly in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 62 n. 1 c.p.: Appeals in the interest of the law are inadmissible if they advance factual censure against a non-censurable evaluation of criminal offensiveness or oppose merits-based arguments to a justified suspension benefit decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KINGSLEY SUNDAY nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di KINGSLEY SUNDAY avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avanza censure in fatto a fronte di una valutazione sul grado di offensività del reato non censurabile in quanto priva di vizi rilevabili in questa sede; parimenti il secondo motivo sul diniego del beneficio sospensivo si oppone con argomenti di merito alla congrua e non viziata giustificazione sul punto offerta dalla Corte di appello; il terzo motivo reitera una questione (contrasto tra motivazione e dispositivo sulla natura dell'ordine di espulsione) che ha trovato corretta soluzione nella sentenza impugnata (quanto alla non automatica prevalenza del dispositivo sulla motivazione nel caso in cui dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il ragionamento seguito dal giudice, tra tante, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere4tensore Il P