Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIOVANNI nato a MONTECATINI TERME il 26/04/1951 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgi Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva conrsi insiste per la fondatezza e ammissibilità dei motivi di impugnazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (che denunciano vizi cumulativi in ordine alla ritenuta recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il punto della recidiva, come evidenziato dalla Corte di appello, non è stato oggetto di "specifico motivo di appello" (cfr. p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione riattivazione del procedimento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIOVANNI nato a MONTECATINI TERME il 26/04/1951 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgi Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva conrsi insiste per la fondatezza e ammissibilità dei motivi di impugnazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (che denunciano vizi cumulativi in ordine alla ritenuta recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il punto della recidiva, come evidenziato dalla Corte di appello, non è stato oggetto di "specifico motivo di appello" (cfr. p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09 Il Consigliere nsore Il Presiden