Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIOVANNI nato a MONTECATINI TERME il 26/04/1951 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgi Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva conrsi insiste per la fondatezza e ammissibilità dei motivi di impugnazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (che denunciano vizi cumulativi in ordine alla ritenuta recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il punto della recidiva, come evidenziato dalla Corte di appello, non è stato oggetto di "specifico motivo di appello" (cfr. p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIOVANNI nato a MONTECATINI TERME il 26/04/1951 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgi Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva conrsi insiste per la fondatezza e ammissibilità dei motivi di impugnazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (che denunciano vizi cumulativi in ordine alla ritenuta recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il punto della recidiva, come evidenziato dalla Corte di appello, non è stato oggetto di "specifico motivo di appello" (cfr. p. 5) (la Corte di appello si è limitata ad osservare a titolo di obiter a p. 6 che la produzione fatta dalla difesa era comunque ininfluente sulla recidiva, trattandosi di condanne per reati successivi a quello oggetto del presene procedimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09 Il Consigliere nsore Il Presiden