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Ordinanza — n. 43402/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the determination of the punitive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43402/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ravasco Luigi against the Second Instance Court of Catania inadmissible. The appellant argued for a reduction of the sentence, but the court found the appeal grounds impermissible in a finality proceeding. The decision rests on the principle that appeals at this stage cannot challenge the specific determination of the punitive sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in finality proceedings are inadmissible if they concern the determination of the punitive sentence, as such issues must be resolved within the ordinary trial phases.

Parole chiave

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finality proceeding punitive sentence determination inadmissible appeal criminal procedure code sentencing discretion revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2, ove la Corte di appello ha spiegato specificatamente le ragioni che non consentivano una riduzione della pena e un giudizio soltanto di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2, ove la Corte di appello ha spiegato specificatamente le ragioni che non consentivano una riduzione della pena e un giudizio soltanto di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASCO LUIGI nato a CATANIA il 06/02/1973 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ravasco Luigi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2, ove la Corte di appello ha spiegato specificatamente le ragioni che non consentivano una riduzione della pena e un giudizio soltanto di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere stensore Il Presiden