Ordinanza — n. 43399/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGALE FRANCESCO nato a CROTONE il 05/12/1966 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone, riqualificato il fatto ex art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Migale Francesco in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2.Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Migale ha censurato l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte di merito e la omessa risposta alle censure poste in sede di gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 346-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43399/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Migale Francesco in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2.Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Migale ha censurato l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte di merito e la omessa risposta alle censure poste in sede di gravame.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGALE FRANCESCO nato a CROTONE il 05/12/1966 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone, riqualificato il fatto ex art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Migale Francesco in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2.Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Migale ha censurato l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte di merito e la omessa risposta alle censure poste in sede di gravame.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); manca, infatti, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden