Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 FITIGAU MARIA DANA nato il 23/01/1999 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-o-avvis-e-erff~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letti i ricorsi proposti .nell'interesse di MANSOURI MUSTAPHA e FITIGAU MARIA DANA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto MANSOURI MUSTAPHA ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (cfr. atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 FITIGAU MARIA DANA nato il 23/01/1999 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-o-avvis-e-erff~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti .nell'interesse di MANSOURI MUSTAPHA e FITIGAU MARIA DANA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto MANSOURI MUSTAPHA ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (cfr. atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglier stensore Il Presidente Ersilia nese Stefano M gini 4# 2 5VSV 2021