Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 FITIGAU MARIA DANA nato il 23/01/1999 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-o-avvis-e-erff~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letti i ricorsi proposti .nell'interesse di MANSOURI MUSTAPHA e FITIGAU MARIA DANA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto MANSOURI MUSTAPHA ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (cfr. atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alla motivazione ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedura di ricusazione tacita revoca dell'opposizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 FITIGAU MARIA DANA nato il 23/01/1999 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-o-avvis-e-erff~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti .nell'interesse di MANSOURI MUSTAPHA e FITIGAU MARIA DANA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto MANSOURI MUSTAPHA ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (cfr. atto depositato dal difensore munito di procura speciale) e comunque detto motivi non consentiti; FITIGAU MARIA DANA ha dedotto motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (omessa verifica delle cause di non punibilità, eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto - per quest'ultima senza peraltro indicarne i motivi); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, che può essere pronunciata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consiglier stensore Il Presidente Ersilia nese Stefano M gini 4# 2 5VSV 2021